Il 20 aprile la Corte federale ha preso una decisione rivoluzionaria a favore dell’affidamento alternato.
Il vero merito va al Tribunale cantonale di Basilea, che ha preso la decisione nel merito. Tuttavia, il Tribunale federale ha sostenuto la decisione e ne ha così sottolineato la correttezza.
decisione BGER 5A_888 2016 riguarda la possibilità di ordinare l'affidamento alternato anche contro la volontà di un genitore.
Particolarmente importanti sono le considerazioni del tribunale cantonale.
Ad esempio, i considerando dicono:
“Piuttosto, secondo lo stato attuale della ricerca in scienze sociali, i bambini che non devono scegliere tra madre e padre soffrirebbero meno di conflitti di lealtà, paura di perdita e sentimenti di abbandono e rifiuto.
Più tempo trascorso insieme ad entrambi i genitori nell'affidamento alternato porta ad un
rapporto emotivo genitore-figlio più stretto e ad un miglioramento del rapporto tra il bambino ed entrambi i genitori. In ogni caso, un rapporto migliore e più stretto tra il bambino e il padre non va a scapito del rapporto con la madre”.
O
“Non c’è motivo di non prendersi cura dei nonni paterni un giorno alla settimana”
O
“Non ci sono risultati che dimostrino che i bambini nel modello residenziale dovrebbero essere più sani”
Ulteriore
“Anche l’età del bambino non parla contro questo, soprattutto perché i bambini piccoli in alternanza potrebbero essere facilmente accuditi con le stesse quote di assistenza. L’importanza del contatto regolare con entrambi i genitori è particolarmente importante con i bambini piccoli.”
E di nuovo:
«Poiché il rischio di povertà per i genitori soli è particolarmente elevato, l’alternanza familiare si traduce in un vantaggio economico complessivo per la famiglia, ma anche per l’economia.
Anche il miglioramento delle condizioni finanziarie della famiglia va a vantaggio del bambino”.
E infine:
"Tuttavia, solo dal fatto che un genitore si oppone all'affidamento alternato, non si può facilmente concludere che i genitori non abbiano la capacità di collaborare, il che ostacola l'affidamento alternato."